RENDITA CATASTALE APPRODI TURISTICI

Nov 23, 2020 | Diritto dei porti turistici, Diritto tributario, fiscale e doganale, Nautica da diporto

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RENDITA CATASTALE APPRODI TURISTICI. Massimiliano Grimaldi, Founding Partner di Grimaldi Studio legale Genova, ha assistito una società storica operante nel porto di Viareggio in un complesso e lungo contenzioso riguardante l’attribuzione della rendita catastale sull’approdo turistico* gestito dalla società in regime di concessione e la conseguente determinazione dell’imposta municipale propria (Imu).

La società aveva impugnato il provvedimento di attribuzione della rendita catastale determinata in € 208.000,00 dall’Agenzia delle entrate-Ufficio Provinciale del Territorio, contestando la non corretta interpretazione ed applicazione della normativa catastale** da parte dell’Ufficio. La Commissione Tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando la rendita in € 88.000,00, poi ridotta a € 44.000,00 dalla Commissione tributaria regionale Toscana a seguito di impugnazione della sentenza del giudice di primo grado.

Con l’assistenza legale di Massimiliano Grimaldi la società ha quindi ottenuto una riduzione del 79% sulla rendita catastale inizialmente attribuita dall’Ufficio e la conseguente rideterminazione dell’imposta in conformità a tale riduzione.

https://www.grimaldistudiolegale.com/avvocato-massimiliano-grimaldi/

http://www.libreriauniversitaria.it/nautica-diporto-disciplina-legale-grimaldi/libro/9788824320016

* «approdo turistico»: è la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari. 

** Estratto del dpr n. 1142/1949

Art. 15. Del reddito lordo 

Il reddito lordo  e’  rappresentato  dal  canone  annuo  di  fitto, ordinariamente  ritraibile  dall’unita’  immobiliare,  calcolato   ai termine di ciascun anno. Tuttavia quando le spese non relative  al  capitale  fondiario  non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di  esso, al canone di fitto devono apportarsi  le  aggiunte  o  le  detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito  lordo  relativo al capitale fondiario. 

Art. 16. Aggiunte al canone di fitto 

Fra le aggiunte da, apportarsi, ove del caso, al  canone  di  fitto per ricondurlo a rappresentarne il reddito lordo annuo  del  capitale fondiario, sono compresi: 

a) l’interesse dei depositi di garanzia o delle somme  anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore; 

b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle  previste dall’art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite  al  locatario,  nonche’  le  quote corrispondenti  al  costo  dei  miglioramenti  facenti  carico,   per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario; 

c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la  rimunerazione  di  prestazioni  che  il  locatario  fornisca  per convenzione al proprietario. 

Art. 17. Detrazioni al canone di fitto 

Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone  di  fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo  annuo  del  capitale fondiario sono comprese: 

a) le spese sostenute dal proprietario  per  fornitura  di  acqua potabile, per il servizio di portineria,  per  l’illuminazione  delle scale e dell’androne e simili, per il  funzionamento  dell’ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua  calda  e  simili,  quando esse non vengano rimborsate dal locatario; 

b) le spese di manutenzione previste dall’art.  1609  del  Codice civile quando per accordo tra le  parti  siano  poste  a  carico  del proprietario; 

c) il corrispettivo dell’uso  di  mobili  od  arredi  di  cui  il proprietario abbia, eventualmente fornito l’immobile; 

d) la somma compresa nel fitto a  titolo  di  rimborso  di  spese sostenute  dal  proprietario  per  adattare  l’unita’  immobiliare  a particolari esigenze del locatario. 

Art. 18. Misura delle detrazioni o delle aggiunte 

Le aggiunte o le detrazioni per le spese  indicate  nei  precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario  o  dal  locatario  per  le unita’ immobiliari urbane di quella categoria o classe. 

Art. 19. Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo 

Per la determinazione della  rendita  catastale  il  reddito  lordo annuo va depurato da tutte le  spese  e  perdite  eventuali,  escluse soltanto  quelle  relative  all’imposta,  fabbricati,  alle  relative sovraimposte ed ai contributi  di  ogni  specie,  nonche’  a  decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari. 

Art. 20. Spese e perdite eventuali 

Le spese e perdite eventuali indicate nell’articolo precedente sono quelle che si riferiscono: 

a) all’amministrazione, alla manutenzione ed  alla  conservazione del capitale fondiario; 

b) agli fitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate. 

Art. 21. Spese di amministrazione 

Le  spese  di  amministrazione  si  determinano  sulla  base  della relativa contabilita’ nel caso in cui la gestione  dell’immobile  sia affidato dal proprietario a terzi. 

Nell’ipotesi di gestione da parte del proprietario  tali  spese  si calcolano preventivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi. 

Art. 22. Spese di manutenzione 

Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente  sostenute  dal proprietario per conservare  l’unita’  immobiliare  nello  stato  nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe. 

Art. 23. Spese di conservazione 

Le spese di  conservazione  sono  quelle  relative  alla  quota  di assicurazione ed alla quota di perpetuita’ del capitale fondiario. 

La quota di assicurazione si determina  sulla  base  dei  contratti localmente in uso con le societa’ di assicurazione e si detrae  anche quando l’assicurazione non risulti  stipulata  per  tutte  le  unita’ immobiliari della categoria e classe o per parte di esse. 

La quota di perpetuita’ si determina sulla base del costo medio  di ricostruzione per i fabbricati compresi  nella  categoria  e  classe, diminuita del valore di materiali residui e del  prevedibile  periodo di vita economica del fabbricato. 

Art. 24. Perdita per sfitti 

La perdita relativa  agli  sfitti  si  determina  tenendo  presente l’ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni  successive, nonche’ la periodicita’ e  la  durata  dello  sfitto  necessario  per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. 

Non  si  tiene  conto  dello  sfitto  avente  ordinario   carattere periodico come  quello  che  puo’  verificarsi  per  ville,  case  di villeggiatura e simili, ragguagliandosi,  in  tal  caso,  il  reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione. 

Non  si  tiene  neppure  conto  degli  sfitti  derivanti  da  cause eccezionali ed, in  particolare,  di  quelli  che  danno  diritto  ai rimborso dell’imposta secondo l’art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) e successive modificazioni. 

Art. 25. Perdita per fitti non corrisposti 

Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano  con  riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano  come perdite quando il loro mancato pagamento sia  dipeso  da  avvenimenti eccezionali. 

Art. 26. Determinazione delle spese e delle perdite 

Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22,  23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e  si esprimono in una quota parte del reddito lordo. 

In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si  determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi  raccolti per unita’ immobiliari analoghe. 

 Art. 27. Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario 

 Per le unita’ immobiliari per le  quali  nella  zona  censuaria  la locazione non esista o  abbia  carattere  di  eccezione,  la  rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria,  calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative  sovraimposte  ed  ai  contributi  di  ogni specie. 

Art. 28. Del capitale fondiario 

Il capitale fondiario e’ costituito dal valore venale della, unita’ immobiliare  all’epoca  censuaria  stabilita  per  legge.   Esso   si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita’ immobiliari analoghe. 

Qualora non sia possibile determinare il capitale  fondiario  sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il  valore  venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione,  applicando  su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto  allo  stato attuale delle unita’ immobiliari. 

Art. 29. Saggio di interesse 

Il saggio di interesse da  attribuire  al  capitale  fondiario  per determinarne la rendita e’ il saggio di capitalizzazione che  risulta attribuito dal mercato ad investimenti  edilizi  aventi  per  oggetto uniti immobiliari analoghe. Qualora si tratti di  unita’  immobiliari che a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano  per  se stesse non suscettibili di dare un reddito  in  forma  esplicita,  si devono, invece,  tener  presenti  i  saggi  di  capitalizzazione  che risultano attribuiti dal  mercato  ad  investimenti  concorrenti  con quello edilizio. 

Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed  ai  contributi  di ogni  specie,  devono  essere  determinate  con  il  metodo  indicato nell’art. 20 e seguenti. 

In tali casi puo’ indicarsi solo la quota parte del  reddito  lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e  spese  eventuali, determinandolo  con  apprezzamento  sintetico  sulla  base  dei  dati raccolti per unita’ immobiliari analoghe.