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Concessioni portuali nautica.

Superyacht Services S.r.l. vince con Grimaldi Genova al TAR Toscana.

Accolto il ricorso contro il provvedimento dell’Autorità portuale regionale toscana.

Superyacht Services srl, assistita da Massimiliano Grimaldi, ha vinto al Tar Toscana contro l’autorità portuale regionale che le aveva negato la possibilità di concorrere per l’assegnazione di alcune aree portuali di notevole superficie a Viareggio affidandole direttamente ad una società che le aveva richieste a titolo di  ampliamento della originaria superficie della propria concessione.

Il Tar, accogliendo interamente la tesi di Massimiliano Grimaldi, ha con sentenza n. 1071/2023 annullato il provvedimento di diniego opposto a Superyacht Services srl, sottolineando che l’autorità portuale è obbligata ad esperire la procedura di evidenza pubblica nel caso, come quello oggetto del contenzioso, in cui un concessionario chieda un notevole  ampliamento della  superficie della propria originaria concessione o addirittura, sempre a titolo di ampliamento, nuove aree suscettibili di costituire oggetto di autonoma e distinta concessione.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Detta disposizione, nel disciplinare le variazioni al contenuto della concessione, prevede che il mutamento dell’estensione può essere autorizzato a seguito di un’apposita istruttoria e tutte le volte che “non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale”. Successive pronunce hanno avuto modo di chiarire che l’individuazione dei presupposti sopra citati non può che essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’affidamento diretto di una maggiore superficie “in ampliamento” può ammettersi “solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione” (Consiglio di Stato, Sez. Settima, 24/06/2022, n. 5225 e Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3459). Ulteriori pronunce hanno poi avuto modo di precisare che “la variazione della concessione di utilizzo di beni demaniali (deve) avvenire nel rispetto, tra gli altri, delle direttive comunitarie in materia, sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia sul contrasto con l’art. 12, parr. 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e con l’art. 49 TFUE, relativi ai servizi nel mercato interno e sull’invalidità di norme nazionali che prevedano proroghe automatiche in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali (Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza n. 1416 del 16/02/2021). Si è quindi esclusa la legittimità di un affidamento diretto di una maggiore superficie “in ampliamento” al titolare di concessione, laddove la richiesta estensione abbia una consistenza quantitativa “non” minima o, ancora, laddove l’estensione riguardi un ulteriore bene demaniale che potrebbe essere oggetto di un’autonoma e distinta concessione.