Diritto tributario, fiscale e doganale
Lo Studio è fortemente specializzato nel Diritto tributario, fiscale e doganale in relazione alle questioni riguardanti il trasporto marittimo e per vie navigabili interne, la portualità marittima e interna, la nautica da diporto, le piattaforme offshore e il trasporto ferroviario. Gli avvocati e i commercialisti hanno una profonda conoscenza del quadro normativo ed amministrativo di settore (leggi, regolamenti, circolari e risoluzioni) e ne seguono costantemente la continua evoluzione, anche con riguardo alla fase preparatoria dei provvedimenti.
In particolare, la consulenza e l’assistenza, anche giudiziaria, sono fornite:
- in materia di trasporto marittimo:
– ai fini del riconoscimento del beneficio della non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione, in attuazione della direttiva 112/2006/CE (direttiva IVA), stabilisce l’esenzione di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore delle navi, a condizione che esse siano adibite in misura prevalente alla navigazione in alto mare ed impiegate per il trasporto a pagamento di passeggeri ovvero utilizzate nell’esercizio di attività commerciale.
L’interpretazione e la conseguente applicazione della predetta norma si sono rivelate tutt’altro che scontate, tanto da avere dato luogo a numerosi contenziosi, anche innanzi alla Corte di Giustizia CE.
Lo Studio fornisce, dunque, alle imprese di navigazione ogni dettaglio in merito alla corretta condotta da tenere per potere fruire del beneficio e le affianca altresì ai fini della corretta predisposizione della documentazione idonea a fornire la prova del possesso dei requisiti per la fruizione di tale beneficio. Aspetto, questo, di cruciale importanza, viste le pesanti sanzioni cui l’armatore può andare incontro a seguito degli accertamenti posti in essere dalle competenti autorità sulla effettiva correttezza dell’operazione.
La consulenza e l’assistenza legale per l’ottenimento del predetto beneficio sono fornite anche con riguardo alle prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assemblaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi, degli apparati motore e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché con riguardo alle prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle suddette navi.
– ai fini del riconoscimento dell’impiego agevolato – in esenzione da accisa – dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti, con riguardo alle unità che navigano nelle acque marine comunitarie, nonché con riguardo al dragaggio di porti e di vie navigabili.
- in materia di trasporto in acque interne:
– ai fini del riconoscimento dell’impiego agevolato – in esenzione da accisa – dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti, con riguardo alle navi impiegate nel trasporto di merci, nonché con riguardo al dragaggio di porti e di vie navigabili.
- in materia di nautica da diporto:
– ai fini del riconoscimento del beneficio della non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633/1972. Il beneficio in questione può, infatti, essere riconosciuto anche alle unità da diporto, a condizione che si tratti di unità da diporto utilizzate esclusivamente ad uso commerciale e, segnatamente, in attività di noleggio (charter) e che tali unità siano impiegate in misura prevalente in alto mare.
– ai fini del riconoscimento dell’impiego agevolato – in esenzione da accisa – dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti, con riguardo alle unità da diporto utilizzate esclusivamente in attività di noleggio (charter) e che navigano nelle acque marine comunitarie.
- in materia di porti commerciali e di porti e approdi turistici, sia marittimi che interni:
– con riguardo alle vicende dei canoni da corrispondersi per l’occupazione e l’uso delle aree demaniali (determinazione e rideterminazione dei canoni; riduzione dei canoni in casi particolari);
– con riguardo alla procedura di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari in concessione e conseguentemente dell’imposta Imu.
- in materia di piattaforme offshore:
– con riguardo alla determinazione e alle vicende della imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) site entro il limite del mare territoriale.
L’imposta in questione è stata istituita dal decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
- in materia di trasporto ferroviario:
– ai fini del riconoscimento del beneficio dell’aliquota agevolata per gli impieghi di prodotti energetici nei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci.
Clientela dello Studio: è composta da imprese di navigazione, da imprese concessionarie di aree demaniali, da imprese ferroviarie, da cantieri, da imprenditori individuali e da banche.
Aree di Attività
- Diritto marittimo e delle assicurazioni
- Finanziamenti comunitari, infrastrutture e logistica
- Diritto della navigazione interna e per vie fluviomarittime
- Shipping finance
- Diritto dei porti commerciali
- Diritto dei porti turistici
- Diritto della nautica da diporto (Yachts & Superyachts)
- Diritto ferroviario
- Diritto stradale
- Trasporto aereo
- Offshore oil & gas operations
- Concessioni
- Diritto dell’Unione europea
- Diritto della concorrenza Antitrust e Aiuti di Stato
- Redazione di atti normativi e diritto parlamentare
- Diritto tributario, fiscale e doganale
- Diritto amministrativo
Dicono di noi
Contattaci riguardo al tuo caso