Assegnazione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria.
La Corte di Giustizia dà l’interpretazione degli artt 45, 46 e 47 della direttiva 2012/34/UE. Con la recente sentenza del 28 settembre 2023 (causa C‑671/21) ha dichiarato:
1) Gli articoli 45 e 46 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico,
devono essere interpretati nel senso che:
nell’ambito della programmazione e della procedura di coordinamento di cui a tali articoli, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria
– non è tenuto a verificare se più richiedenti abbiano presentato richieste di capacità confliggenti per il trasporto delle stesse merci;
– può applicare taluni criteri, inclusi criteri che implicano un elemento di priorizzazione, purché la loro applicazione consenta di assegnare la capacità di tale infrastruttura ferroviaria equamente e in modo non discriminatorio, nonché nel rispetto del diritto dell’Unione;
– è tenuto ad adoperarsi per cercare attivamente, con i richiedenti, una soluzione soddisfacente in caso di conflitti.
2) L’articolo 47, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/34
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che prevede, ai fini dell’assegnazione della capacità della infrastruttura ferroviaria in caso di sua saturazione, l’applicazione di un criterio di priorità fondato sulla previsione di utilizzo di tali capacità, a meno che tale criterio non sia accompagnato da garanzie che assicurano che non è applicato a discapito dei nuovi entranti.