Home » NAUTICA DA DIPORTO E CONCESSIONI.

NAUTICA. Il decreto-legge 14.08.2020, n. 104, noto come “Decreto Agosto”, ha esteso, con l’articolo 100, il beneficio della proroga quindicennale della durata delle concessioni alle concessioni demaniali per la realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto: porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio. Riportiamo di seguito il comma 1 della suddetta norma:

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682  e  683,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche  alle  concessioni lacuali e  fluviali,  ivi  comprese  quelle  gestite  dalle  società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto  legislativo  23 luglio 1999 n. 242 , nonché alle concessioni per la realizzazione  e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto  la  gestione di strutture turistico  ricreative  in  aree  ricadenti  nel  demanio marittimo  per  effetto  di   provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

Attendiamo ora il decreto legislativo “correttivo e integrativo” del codice della nautica da diporto, sul quale le commissioni parlamentari hanno già formulato il parere. Il provvedimento, di prossima emanazione, introduce interessanti novità  quali, ad esempio, una nuova disciplina concernente alcune realtà economiche emergenti per le quali non esiste, nella normativa vigente, un’apposita qualificazione. Ecco alcune novità:

– Viene esplicitamente ricondotto all’uso commerciale dell’unità da diporto l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio. Le Regioni avranno il compito di disciplinare anche la somministrazione itinerante di cibo e bevande nonché le attività di commercio al dettaglio svolte in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto durante la stagione balneare. 

– Viene introdotta la definizione di “drone” (unità da diporto a controllo remoto). 

– Nell’ambito della disciplina codicistica del noleggio, è introdotta la fattispecie del noleggio “a cabina” (ossia, noleggio di una parte soltanto dell’unità.)