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LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

E’ stato incardinato al Senato il disegno di legge recante la «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.» 

Riportiamo di seguito le disposizioni di particolare interesse in materia di concessioni di beni pubblici e di trasporti.

Art. 2. (Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. 

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) definizione dell’ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; 

b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione; 

c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se di- verso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico; 

d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; 

e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno; 

f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell’economia e delle finanze; 

g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali; 

h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici. 

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo. 

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nel- l’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

Art. 3.  (Concessione delle aree demaniali portuali) 

1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: 

« Art. 18. – (Concessione di aree e banchine) 1. L’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le ban- chine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell’Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dal- l’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese fora- nee anch’essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, pre- via determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle con- cessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine con- cessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a con- cessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge. 

3. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della con- cessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento. 

4. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigiona- mento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n.239, hanno durata almeno decennale. 

5. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento: 

a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto al- l’incremento dei traffici e alla produttività del porto; 

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi; 

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a). 

7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare di- rettamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo. 

8. L’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a). 

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio. 

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ». 

Art. 7.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) 

1. Al fine di promuovere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre del- l’anno precedente, dei bandi di gara ovvero l’avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’attestazione di cui al primo periodo reca l’indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della pro- roga. 

2. L’omessa o ritardata trasmissione dell’attestazione di cui al comma 1 ovvero l’incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96. I predetti Ministeri e l’Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività di controllo. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento. 

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall’esercizio finanziario 2022 sul Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, anche qualora l’assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dal- l’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo. 

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Art. 8.  (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea. 

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; 

b) adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l’uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; 

c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia; 

d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati; 

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell’offerta; 

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali; 

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali. 

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Art. 9.  (Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori) 

1. All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, lettera e), dopo le pa- role: « infrastrutture di trasporto » sono inserite le seguenti: « e a dirimere le relative controversie »; 

b) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente: 

« h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell’Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione ». 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati. 

Art. 23.  (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza) 

1. Ai fini dell’individuazione dell’elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L’individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell’individuazione di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti; 

b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; 

c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti; 

d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; 

e) estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione; 

f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione; 

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea; 

h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa. 

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. 

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 

5. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. 

6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo. 

7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Il Capo VIII è, infine, dedicato al rafforzamento dei poteri in materia di attività Antitrust