IL CONSIGLIO DI STATO SULLE CONCESSIONI BALNEARI. LA NUOVA PROROGA VA DISAPPLICATA.
Con la recentissima sentenza n. 2192/2023 dello scorso 1° marzo 2023 il Consiglio di Stato ha censurato nei sottostanti termini la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater del decreto-legge proroga termini.
«Giova soltanto soggiungere che, sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.»
La norma in questione, ha ribadito il Consiglio di Stato, deve essere disapplicata da qualunque organo dello Stato e, dunque, anche da dirigenti e funzionari degli enti locali preposti alla gestione delle concessioni aventi finalità turistico ricreative.
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