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LA NUOVA NORMA «RIGASSIFICATORI»

Il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina include la specifica norma elaborata dal governo per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e rispondere così alle esigenze indispensabili ed urgenti di sicurezza energetica nazionale legate agli effetti del conflitto russo-ucraino.

Riportiamo di seguito il testo della suddetta norma, la quale attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto-legge n. 50/2022, già approdato alla Camera per la conversione.

“Articolo 5. (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione) 

1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 

2. Per la costruzione e l’esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l’autorizzazione prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 5. 

3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l’esenzione di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L’autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, commi 1, terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L’autorizzazione include altresì l’autorizzazione di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell’opera all’interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell’opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l’aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all’autorizzazione, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. 

5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell’impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell’impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. 

6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione. 

7. Qualora l’ubicazione individuata per l’installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l’autorizzazione all’installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l’applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L’importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto. 

10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell’ambito delle relative procedure di affidamento: 

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

b) si applicano le previsioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

c) non si applicano le previsioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; 

e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 

f) nelle ipotesi previste dall’articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni; 

g) il termine massimo previsto dall’articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta; 

h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall’articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni. 

11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza del- l’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. 

12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell’atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce « Opere di rigassificazione ». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l’avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio. 

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi dell’articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. “