Diritto portuale – pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto della pandemia da Covid-19

Giu 7, 2020 | Diritto dei porti commerciali

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Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto della pandemia da Covid-19. La Commissione europea, a sostegno del trasporto marittimo, ha proposto l’adozione di un regolamento di modifica transitoria del regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19.

L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/352, prevede che i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale possano essere differenziati per talune categorie di utenti, ma non consente a un ente di gestione di un porto o a un’autorità competente di rinunciare al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, sospenderlo, ridurlo o rinviarlo per tutti gli utenti del porto. 

La nuova disposizione transitoria proposta dalla Commissione offrirebbe agli Stati membri la possibilità di consentire agli enti di gestione dei porti o alle autorità competenti di prendere le seguenti decisioni in merito al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale: 

  • rinunciarvi (condonarlo, vale a dire non richiederlo affatto); o 
  • sospenderlo (congelarlo o interromperlo per un determinato periodo di tempo); o 
  • ridurlo (diminuirne l’importo); o  
  • rinviarlo (richiederlo in un momento successivo). 

Poiché la durata delle ripercussioni della pandemia da Covid-19 sul trasporto marittimo è incerta e al fine di concedere al settore flessibilità sufficiente, la Commissione ha proposto che la nuova disposizione transitoria si applichi ai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. 

Data l’urgenza della questione, non hanno avuto luogo consultazioni ufficiali dei portatori di interessi. Tuttavia, alcune autorità e alcuni porti degli Stati membri hanno già annunciato misure simili a quelle proposte dalla Commissione.  

Ricordiamo ai lettori che, ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/352, per diritti d’uso dell’infrastruttura portuale si intende “un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, per l’uso di infrastrutture, strutture e servizi, incluso l’accesso per via navigabile al porto interessato, comprese la gestione passeggeri e delle merci, ma esclusi i canoni di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti“.