CONCESSIONI AUTOSTRADALI
PROGETTO DI LEGGE AC 2022
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
Il progetto di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, assegnato alle Commissioni riunite X Attività produttive e VIII Ambiente in sede Referente il 18 settembre 2024, contiene importanti disposizioni in tema di riordino della materia delle concessioni autostradali.
Riportiamo di seguito relazione ed articolato contenuti nel predetto progetto di legge.
CAPO I (DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI)
OBIETTIVI PNRR.
Tra gli obiettivi del PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2024, in particolare nell’ambito dell’intervento M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza, rientra l’adozione della legge annuale per la concorrenza 2023, la quale dovrà com- prendere alcune misure relative al settore autostradale. Tra queste rileva la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali all’interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendone il rinnovo automatico. A tali misure se ne aggiungono altre, in particolare in materia di affidamenti in house e risoluzione del contratto.
L’obiettivo principale della riforma consiste, invero, nel migliorare e agevolare l’imprenditorialità e le condizioni concorrenziali, al fine di favorire un’allocazione più efficiente delle risorse, con aumenti di produttività. Gli investimenti e le riforme previsti nell’ambito della citata componente contribuiscono a dare seguito alle raccomandazioni specifiche rivolte all’Italia nel 2019, che sottolineavano la necessità di «affrontare le restrizioni alla concorrenza, […] anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza ».
Nel dettaglio, l’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 5 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, indica i seguenti ambiti di intervento nel settore autostradale:
- rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione autostradale e impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione, prevedendo a livello normativo maggiori e più stringenti garanzie dirette a evitare che la prosecuzione del rapporto concessorio scaduto si protragga oltre il tempo necessario per l’espletamento delle procedure di gara, così determinando una proroga di fatto della concessione, anche valutando il ricorso a disincentivi economici o meccanismi sostitutivi in caso di inerzia dell’ente concedente;
- disciplinare l’affidamento in house, alla luce del principio di auto-organizzazione previsto dall’articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e degli obblighi di motivazione ivi stabiliti, anche con riferimento ai vantaggi previsti per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione;
- disciplinare l’obbligo di esternalizzazione, prevedendo, tra l’altro, limitazioni e graduazioni in funzione dell’importanza, sia qualitativa che quantitativa, delle concessioni, nonché percentuali differenziate, anche in base alla menzionata logica dimensionale;
- limitare l’affidamento delle concessioni sotto il profilo oggettivo, individuando, come ambito ottimale di gestione, un’estensione chilometrica tendenzialmente compresa tra 180 e 315 chilometri;
- approntare misure idonee a garantire l’effettivo avvio delle gare a cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici;
- imporre ai concessionari di garantire la piena e tempestiva attuazione del modello normativo dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) in materia di prezzi e procedure di gara delle subconcessioni per la fornitura di servizi di ricarica di veicoli elettrici;
- assicurare che i diritti di accesso siano idonei a incentivare gli investimenti e si basino su una metodologia di price cap sostenuta da un’analisi comparativa trasparente dei costi dell’intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti;
- migliorare l’efficienza delle procedure amministrative relative ai contratti di concessione.
Nel dettaglio, il capo I, si compone di sette sezioni suddivise in 16 articoli. In particolare, le sezioni riguardano:
I. finalità e ambito di applicazione;
II. aggiudicazione delle concessioni autostradali;
III. affidamenti in house;
IV. contratto di concessione;
V. tariffe autostradali e piano degli investimenti;
VI. disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere;
VII. disposizioni finali
CAPO I DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
SEZIONE I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. (Ambito di applicazione, finalità e definizioni)
1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all’approvazione e revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l’intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.
2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.
3. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali » (ANSFISA): l’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) «Autorità di regolazione dei tra- sporti » (ART): l’Autorità istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) « Autorità nazionale anti-corruzione » (ANAC): l’Autorità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
d) « codice dei contratti pubblici »: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) « ente concedente »: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) « concessionari »: i soggetti ai quali l’ente concedente ha affidato, tramite con- tratto di concessione, la gestione e manutenzione ordinaria delle tratte autostradali, nonché l’esecuzione di lavori sulle medesime;
g) « concessione autostradale »: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o più tratte autostradali;
h) « concessioni in essere »: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;
i) « convenzione »: il contratto di concessione stipulato tra l’ente concedente e il concessionario in coerenza con l’articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;
l) « estinzione di una concessione autostradale »: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall’articolo 190 del codice dei contratti pubblici;
m) « manutenzione ordinaria »: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o mante- nere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
n) « manutenzione straordinaria »: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all’innalzamento dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura e della durabilità della stessa nel tempo;
o) « piano economico-finanziario » (PEF): il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;
p) « proposta di convenzione »: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell’affidamento, di cui alla lettera r), che recepisce gli esiti dell’aggiudicazione ed è soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;
q) «rete autostradale nazionale»: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;
r) «schema di convenzione posto a base dell’affidamento »: lo schema di convenzione redatto dall’ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;
s) « società in house »: la società sulla quale un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall’articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell’attività prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;
t) « tratte autostradali »: le strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;
u) « valore di subentro »: l’indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell’anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.
SEZIONE II AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Art. 2. (Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)
1. Le concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo tengono conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall’articolo 16, comma 2, lettera b), della presente legge.
Art. 3. (Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)
1. L’ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 182 del codice dei contratti pubblici.
2. L’affidamento diretto di concessioni autostradali è consentito, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) affidamento alla società costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
b) affidamento a una società in house, diversa dalla società di cui alla lettera a), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall’articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.
3. L’ente concedente non può procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 193 del codice dei contratti pubblici.
Art. 4. (Bando di gara e criteri di aggiudicazione)
1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all’articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:
a) l’oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell’articolo 6;
b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
c) le modalità di presentazione dell’offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a), nonché alla progettazione e all’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;
d) il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l’altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all’oggetto della concessione o relativi all’innovazione;
e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1.
2. Per l’aggiudicazione dei contratti di concessione, l’ente concedente:
a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell’infrastruttura, predisposta dall’ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull’infrastruttura effettuate in proprio o tramite l’ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;
b) pone a base di gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all’articolo 13, comma 2, almeno un progetto di fattibilità redatto sulla base dell’articolo 41, comma 6, lettera a), del codice dei contratti pubblici.
SEZIONE III AFFIDAMENTI IN HOUSE
Art. 5. (Affidamento in house delle concessioni autostradali)
1. Ai fini dell’affidamento in house di una concessione autostradale, l’ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l’ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall’ART, che sottopone all’affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, è tempestivamente trasmessa dall’ente concedente all’ART e all’ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell’Autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall’ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta disponibile. L’esame del CIPESS si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno, fatta salva la possibilità di chiedere un differimento del termine di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
5. L’ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all’affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell’affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 3.
8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 è redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
9. All’aggiornamento o alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
SEZIONE IV CONTRATTO DI CONCESSIONE
Art. 6. (Oggetto del contratto di concessione)
1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
a) l’attività di gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura autostradale;
b) in relazione ai progetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all’articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell’affidamento.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilità delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall’ART ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In relazione alle attività di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all’articolo 177 del codice dei contratti pubblici.
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall’ART ai sensi del- l’articolo 37, comma 2, del citato decreto- legge n. 201 del 2011.
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario è autorizzato a espropriare in nome e per conto dell’ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell’opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, è posto a carico del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da pegni e gravami, in proprietà all’ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell’articolo 822 del codice civile, all’esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall’ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l’intavolazione e la voltura catastale dell’opera.
Art. 7. (Criteri di remunerazione della concessione)
1. Le attività di cui all’articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell’ente concedente.
3. Gli oneri relativi all’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell’opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.
Art. 8. (Schema di convenzione a base dell’affidamento)
1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell’affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell’infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei di- ritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall’ART ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) con riferimento all’installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall’ART ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Lo schema di convenzione definisce, altresì:
a) i criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio dell’ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l’efficacia e di promuoverne la capillarità, anche avvalendosi del supporto operativo dell’AN- SFISA;
b) il metodo di calcolo dell’eventuale valore di subentro, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera u), tenendo conto della redditività della concessione e dell’applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili;
c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario è tenuto a corrispondere all’ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull’esecuzione degli interventi infrastrutturali nonché sui relativi costi di realizzazione;
d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attività di manutenzione e gestione, nonché alla realizzazione degli investimenti e all’attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresì, dei meccanismi di penalità previsti dalle delibere dell’ART.
Art. 9. (Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)
1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell’ente concedente e dell’affidatario individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All’esito dell’affidamento della concessione, l’ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell’affidamento ai sensi dell’articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all’ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all’affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall’ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta disponibile. L’esame del CIPESS si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno, fatta salva la possibilità di chiedere un differimento del termine di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie integrazioni documentali. L’ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all’affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. La proposta di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell’affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quarto periodo, l’affidatario decade dall’aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell’affidatario.
5. All’aggiornamento o alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
6. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni e dei relativi PEF di cui al comma 5, condivisi tra le parti, sono in ogni caso approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto di cui al primo periodo dà conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui all’articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
Art. 10. (Durata delle concessioni)
1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall’ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il concedente intenda affidare in concessione la realizzazione di lavori di durata superiore a quindici anni.
2. Al termine della concessione, l’ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.
Art. 11. (Estinzione del contratto di concessione)
1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall’attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell’articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Quando l’estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l’articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
3. Quando l’estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l’articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.
4. L’estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’ente concedente, nell’ipotesi di:
a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilità autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;
b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attività per cause non imputabili al concedente;
c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.
5. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma 4, l’ente concedente chiede preventivamente all’ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell’infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo può essere conclusa successivamente all’estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall’ente concedente nel decreto di cui al comma 4.
6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l’importo di cui all’articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici è determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. È fatto salvo il diritto dell’ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall’ANSFISA ai sensi del comma 5.
7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l’articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per l’ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.
SEZIONE V TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Art. 12. (Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)
1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell’ART, adottata ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall’articolo 16, comma 2, lettera b), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l’individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull’infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all’indice inflativo stimato alla data
di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.
2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell’affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma garantiscono l’integrale copertura dei seguenti oneri:
a) l’onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell’infrastruttura, relativi alle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
b) l’onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;
c) l’onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.
3. Sulla base del sistema tariffario definito dall’ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell’affidamento l’ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale, garantendo in ogni caso la continuità del livello di tariffazione in essere, e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, secondo periodo, destinate, rispettivamente:
a) alla remunerazione delle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), tramite l’applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;
b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite l’applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell’ente concedente.
4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera b), sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.
5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell’anno successivo, l’importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato «Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale» e, per una quota, in un fondo denominato «Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni», entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell’entrata. L’utilizzo effettivo delle somme iscritte nei fondi è subordinato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell’importo versato. Qualora, nel corso dell’anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all’importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.
6. Al fine di determinare l’importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell’anno successivo e, in corso d’anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.
7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione all’intero sistema autostradale nazionale o agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l’importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall’ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Art. 13. (Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)
1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CIPESS, è adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano può essere aggiornato con le modalità di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.
2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell’affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza è individuato l’elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) maturità progettuale delle opere;
b) rilevanza dell’intervento con riferimento all’incremento degli standard di sicurezza;
c) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni, tenuto conto dell’esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;
d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto merci.
SEZIONE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE
Art. 14. (Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)
1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto- legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le società concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformità alle delibere adottate dall’ART ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, della presente legge. L’aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell’anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, è perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste dall’ente concedente all’esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all’indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.
3. L’ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l’ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:
a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;
b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;
c) la quota residua di oneri di investimento che non può essere coperta nell’ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).
Art. 15. (Esternalizzazione delle concessioni autostradali)
1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di
lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall’ente concedente e dal concessionario di cui all’articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.
SEZIONE VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. (Disposizioni di coordinamento normativo)
1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all’applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l’applicazione dell’articolo 10 alle concessioni in essere.
2. All’articolo 37, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), le parole: «nuove concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 »;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
« g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del price-cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell’economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e in house nonché sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto ».
3. All’articolo 35, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio » sono sostituite dalle seguenti: « o di autostrade non sottoposte a pedaggio »;
b) il secondo e terzo periodo sono abrogati.
4. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell’articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del predetto articolo 11.
5. I commi 1 e 2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all’articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.
6. Alla data di scadenza dell’ultima con- cessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell’articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
b) l’articolo 8-duodecies del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
c) i commi 82, 83 e 84 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
d) l’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.»