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Proroga durata concessioni di beni del demanio marittimo. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2020 è stata impugnata la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18.05.2020, n. 8, recante “Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.” La questione si pone con riguardo all’articolo 2 della predetta legge regionale, il quale recita nei seguenti termini:

“1. Attesa anche l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di conti- nuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) e dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e successive modifiche e integrazioni, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari.

2.La durata degli atti concessori è prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

La norma regionale estende, in sostanza, la proroga della durata delle concessioni a tipologie concessorie ulteriori rispetto alle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa, le uniche ad essere state considerate dal legislatore statale ai fini della proroga come risulta all’articolo 1, comma 682, della legge di bilancio 2019. Il motivo dell’impugnazione risiede nel fatto che la disposizione in esame, prorogando le concessioni e non consentendo, quindi, di organizzare procedure di selezione per l’accesso di nuovi operatori, è riconducibile alla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

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