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Oil & gas Law.

Segnaliamo che l’articolo 4 «Misure per l’incremento della produzione di gas naturale» del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176  «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (in GU n.270 del 18-11-2022) ha modificato come segue l’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo  2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n. 34, al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli approvvigionamenti di gas naturale.

«Art. 16. 

“1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli approvvigionamenti di gas  naturale  a  prezzi  ragionevoli per  i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione  delle  emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, il  Gestore  dei  servizi  energetici (GSE) o le societa’ da esso controllate (di seguito «Gruppo  GSE») avviano, su direttiva del Ministro della  transizione  ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di  gas  naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni  di  coltivazione di gas. 

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni  di  coltivazione di gas naturale, ((situate)) nella terraferma, nel mare  territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad  aderire alle procedure di cui al  comma  1,  comunicando  i  programmi  delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni dal 2022 al 2031, nonche’ un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo  stesso  periodo nelle concessioni di cui sono  titolari,  dei  tempi  massimi  di entrata in  erogazione,  del  profilo  atteso  di  produzione  e  dei relativi investimenti necessari. La  disposizione  di  cui  al  primo periodo si applica alle concessioni i cui  impianti  di  coltivazione sono  situati  in  tutto  o  in  parte  in   aree  considerate compatibili nell’ambito del Piano  per  la  transizione  energetica sostenibile delle aree idonee, approvato  con  decreto  del  Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35  dell’11  febbraio  2022, anche nel  caso  di  concessioni  improduttive  o  in  condizione  di sospensione volontaria delle attivita’  e  considerando, anche ai fini dell’attivita’ di ricerca, i soli vincoli costituiti  dalla  vigente  legislazione  nazionale  ed   europea  o derivanti da accordi internazionali. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si  applica  altresi’  alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto  di  mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po,  a  una  distanza  dalle  linee  di  costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas  per  un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di  500  milioni di metri cubi. In deroga a  quanto  previsto  dall’articolo  4  della legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e’  consentita  la  coltivazione  delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita  utile  del giacimento a condizione che i  titolari  delle  concessioni  medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di  monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza  sulle linee  di  costa  da  condurre  sotto  il  controllo  del   Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.  La  comunicazione  di  cui  al   primo periodo   e’ effettuata  nei  confronti  del  Gruppo  GSE,  del  Ministero   della transizione ecologica e dell’ARERA, entro trenta  giorni  dall’invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo. 

2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di  gas naturale per l’adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e’ consentito il rilascio di  nuove  concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette,  limitatamente  ai  siti  aventi  un  potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che  acquisiscono  la titolarita’ delle concessioni di cui al primo periodo sono  tenuti  a aderire alle procedure di cui al comma 1. 

3. I procedimenti  di  valutazione  e  autorizzazione  delle  opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2,  nonche’ quelli  relativi  al  conferimento   delle   nuove   concessioni   di coltivazione di cui al comma 2-bis, si concludono entro il termine di tre mesi dalla data di avvio  dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione  ambientale  sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all’articolo  8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

4.  Il  Gruppo  GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas  di cui al comma 1, in  forma  di  contratti  finanziari  per  differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo  che  garantisce la copertura dei costi totali  effettivi  delle  singole  produzioni, inclusi  gli  oneri  fiscali  e   di   trasporto,   nonche’   un’equa remunerazione. Il prezzo di  cui  al  primo  periodo,  stabilito  con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza  energetica,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il  Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  e’  definito  applicando  una riduzione  percentuale,  anche  progressiva,  ai  prezzi  giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel  limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente,  in  50  e 100 euro per  MWh.  Nelle  more  della  conclusione  delle  procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire  dal  1°  gennaio  2023  e comunque fino all’entrata in produzione delle quantita’ aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di  coltivazione  di gas naturale che abbiano risposto positivamente  alla  manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a  disposizione  del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi  produttivi  attesi  dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi  al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi  produttivi  attesi  dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e’ comunque superiore ai volumi di produzione  effettiva  di  competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano  risposto  positivamente  alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.

5. Il Gruppo GSE, con una o piu’ procedure, offre,  al  prezzo di cui al comma 4, primo periodo,  i  diritti  sul  gas  oggetto  dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente  acquisiti  nella sua disponibilita’ a clienti finali industriali a  forte  consumo  di gas, che agiscano anche  in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per  usi  energetici  non  inferiore  al volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalita’ e i criteri di assegnazione sono definiti con  decreto  del  Ministro dell’ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese  e del made in Italy. I diritti offerti sono  aggiudicati  all’esito  di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro  quota.  In esito a tali procedure, il Gruppo GSE  stipula  con  ciascun  cliente finale assegnatario un contratto finanziario  per  differenza  per  i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia  stipulato  dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti  siano  trasferiti  ai  clienti  finali  interessati.  Il contratto prevede, altresi’, che: 

a)  la  quantita’  di  diritti  oggetto  del  contratto   sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base  delle  effettive produzioni nel corso dell’anno precedente; 

b) e’ fatto divieto di cessione  tra  i  clienti  finali  dei diritti derivanti dal contratto. 

5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 e’ predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della sicurezza energetica.

6. Il Gruppo GSE e’ autorizzato a rilasciare garanzie  a  beneficio dei concessionari di  cui  al  comma  2  in  relazione  ai  contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai  clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai  contratti stipulati ai sensi del comma 5.”

Nota: Le modifiche introdotte dall’art. 16 del dl n. 176/2022 sono riportate in grassetto.