VIA LIBERA DEL SENATO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE
Nella seduta di ieri il Senato ha approvato il disegno di legge AS 1192 “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie“, il cui articolo 13, frutto di un emendamento promosso dall’Associazione Italiana di Diritto della navigazione interna e presentato dai senatori di Fratelli d’Italia, prevede la delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua.
Segnatamente, la norma in questione recita:
“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia, nonché per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue, attraverso l’adozione delle definizioni di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e di una disciplina specifica, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l’istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;
b) istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l’iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;
c) semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell’esenzione dall’obbligo dell’annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all’armatore o su più di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo,
vi sia necessità di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;
d) semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;
e) semplificazione e omogeneizzazione delle formalità amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fattispecie della navigazione promiscua;
f) istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall’articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave da accertare con rilascio, da parte degli enti tecnici che sono anche organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, del pertinente certificato addizionale che le abilita alla navigazione marittima;
g) previsione della possibilità per il capo del compartimento marittimo, d’intesa con il direttore dell’ispettorato compartimentale e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteomarine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera f).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, della salute, dell’istruzione e del merito, del turismo e delle imprese e del made in Italy.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell’esercizio della delega di cui al presente articolo.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.”
Il disegno di legge passerà ora alla Camera.
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