INCHIESTE SUGLI INCIDENTI NEL TRASPORTO MARITTIMO

Set 20, 2020 | Diritto dell’Unione europea, Diritto marittimo e delle assicurazioni, Grimaldi Studio Legale

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INCHIESTE SUGLI INCIDENTI NEL TRASPORTO MARITTIMO. L’Irlanda, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Questa la sentenza della Corte di Giustizia (sezione Quinta) 9 luglio 2020 nella causa C‑257/19 Commissione c. Irlanda avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

Il paragrafo 1 dell’articolo 8 della direttiva 2009/18/CE così recita: «1. Gli Stati membri assicurano che le inchieste di sicurezza siano svolte, sotto la responsabilità di un organo inquirente permanente e imparziale, dotato dei necessari poteri, da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti marittimi. Al fine di realizzare l’inchiesta di sicurezza in modo imparziale, l’organo inquirente è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli.”