DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
Cambia, in meglio per il concessionario, l’orientamento del Consiglio di Stato in materia di decadenza delle concessioni demaniali marittime.
Occorre, anzitutto, premettere che l’art. 47 co.1 c.n. espressamente elenca la casistica delle ipotesi in cui, testualmente, “L’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario”.
Secondo l’ultimo orientamento giurisprudenziale antecedente alla recentissima pronuncia di Palazzo Spada, la richiamata disposizione normativa è stata ritenuta esplicativa di un potere tecnico-discrezionale limitato all’accertamento dei presupposti di fatto in presenza dei quali la decadenza è stata ritenuta costituire una conseguenza automatica ed obbligata, al punto da poter essere annoverata nell’ambito della categoria dei provvedimenti vincolati, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario.
Con la recentissima sentenza 02.05.2023 n. 4413 il Consiglio di Stato ha invertito tale orientamento per le dettagliate e condivisibili motivazioni ivi specificate ed ha concluso che non ogni inadempimento giustifica l’automatica decadenza dalla concessione, potendo in tal senso l’Amministrazione determinarsi soltanto a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza.
In tema di decadenza della concessione demaniale marittima, l’autorità concedente è, dunque, titolare di un potere discrezionale, da esercitare previo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, così come si desume dall’art. 47 cod. nav. secondo cui “l’Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario nei casi in esso elencati“.