CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Lug 28, 2020 | Concessioni, Diritto dell’Unione europea

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CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. Il decreto-legge n. 34/2020 (cd decreto rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, detta, all’articolo 182, ulteriori misure di sostegno per il settore turistico e, in tale ambito, prevede quanto segue al comma 2:

“2.Fermo restando quanto disposto nei  riguardi  dei  concessionari
dall'articolo 1, commi  682  e  seguenti,  della  legge  30  dicembre
2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e  al
fine  di  contenere   i   danni,   diretti   e   indiretti,   causati
dall'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   le   amministrazioni
competenti  non  possono  avviare  o   proseguire,   a   carico   dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita'  mediante
l'uso  di  beni  del  demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale,   i
procedimenti  amministrativi  per  la  devoluzione  delle  opere  non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della  navigazione,  per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei  beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo  precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento  del  canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce  il  verificarsi  della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente  comma  non  si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area  sono  stati  disposti  in  ragione  della   revoca   della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e  colpa  del
concessionario.”
La disposizione in questione risulta, in sostanza, finalizzata a costringere gli enti locali a non
disapplicare l’articolo 1, comma 682, della legge di bilancio 2019 il quale ha disposto la proroga delladurata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa sino al 2033. Ad oggi piùdi un Comune ha, infatti, disapplicato la suddetta norma in quanto giudicata contrastante con la
normativa europea, come sottolineato più volte dalla stessa giurisprudenza. Anche l'applicazione 
dell’articolo 182, comma 2, del decreto rilancio potrebbe tuttavia risultare non scontata alla luce dei principi comunitari, nonostante il richiamo della norma alla necessità di fare fronte agli effetti
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

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