CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. Il decreto-legge n. 34/2020 (cd decreto rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, detta, all’articolo 182, ulteriori misure di sostegno per il settore turistico e, in tale ambito, prevede quanto segue al comma 2:
“2.Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.” La disposizione in questione risulta, in sostanza, finalizzata a costringere gli enti locali a non disapplicare l’articolo 1, comma 682, della legge di bilancio 2019 il quale ha disposto la proroga delladurata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa sino al 2033. Ad oggi piùdi un Comune ha, infatti, disapplicato la suddetta norma in quanto giudicata contrastante con la normativa europea, come sottolineato più volte dalla stessa giurisprudenza. Anche l'applicazione dell’articolo 182, comma 2, del decreto rilancio potrebbe tuttavia risultare non scontata alla luce dei principi comunitari, nonostante il richiamo della norma alla necessità di fare fronte agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. https://www.grimaldistudiolegale.com/concessioni/ https://www.grimaldistudiolegale.com/diritto-dellunione-europea/