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CANTIERI NAUTICI E TARI

Il giudice tributario torna, con la sottostante sentenza riguardante un cantiere nautico, a pronunciarsi (i) sui presupposti per la fruizione del beneficio dell’esenzione dal pagamento della Tari e (ii) sul relativo onere della prova circa la effettiva sussistenza di tali presupposti.

CGT secondo grado Sardegna – Sentenza n. 495/2025 del 04/04/2025

Cantiere nautico – TARI – Esenzione – Presupposti – Prova

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna ha osservato che grava sul contribuente l’onere di dimostrare, per ogni annualità d’imposta, la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese, in quanto il principio secondo cui spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale.

In altri termini, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019).

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che le planimetrie dei luoghi prodotte dal cantiere nautico non sono, da sole, sufficienti a fornire la prova in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto all’esenzione dal tributo, poichè esse da sole nulla provano in ordine alla circostanza che i luoghi riprodotti nelle suddette planimetrie siano stati effettivamente destinati, in ciascuna delle annualità oggetto del contenzioso tributario, alla produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali e siano pertanto esenti dal tributo.