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Space economy, proseguono i lavori parlamentari per l’istituzione di un quadro normativo ad hoc.

Il 6 marzo 2025 la Camera ha approvato il disegno di legge governativo AC 2026 recante disposizioni in materia di economia dello spazio. Il ddl in questione è approdato il 7 marzo 2025 al Senato ed è in corso di assegnazione.

Leggi sotto il testo del disegno di legge approvato dalla Camera.

DISEGNO DI LEGGE

“TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Accesso allo spazio extra-atmosferico)

1. La presente legge regolamenta l’accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Promuove altresì gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all’osservazione della Terra nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « attività spaziale »: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l’assemblaggio e l’utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l’esplorazione, l’estrazione e l’uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;

b) « Autorità responsabile »: il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

c) « autorizzazione »: il provvedimento amministrativo rilasciato dall’Autorità responsabile al fine di autorizzare l’operatore spaziale all’esercizio delle attività spaziali;

d) « Agenzia »: l’Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

e) « COMINT »: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

f) « costellazione satellitare »: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;

g) « dati di origine spaziale »: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;

h) « lancio »: attività finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;

i) « gestione in orbita »: attività di controllo effettivo sull’oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell’operatività dell’oggetto spaziale, con l’esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attività di passivazione dell’oggetto, con la perdita del controllo sull’oggetto o con il suo rientro nell’atmosfera;

l) « oggetto spaziale »: l’oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest’ultimo;

m) « operatore spaziale » od « operatore »: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali;

n) « rientro »: attività finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;

o) « Stato di lancio »: lo Stato definito dall’articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;

p) « terzo »: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all’attività spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell’operatore;

q) « territorio italiano »: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;

r) « previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica »: l’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;

s) « prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica »: l’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione di cui alla lettera r).

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI

Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.

Art. 4. (Obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività spaziali)

1. Le attività spaziali di cui all’articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.

2. L’autorizzazione può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un’autorizzazione unica.

3. L’autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l’attività spaziale è svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento è disposto, a domanda dell’operatore, dall’Autorità responsabile ed è subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all’articolo 23.

Art. 5. (Requisiti oggettivi per l’esercizio di attività spaziali)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 4 è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica definiti ai sensi dell’articolo 13, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) sicurezza delle attività spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell’oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attività spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonché una valutazione relativa all’inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalità per assicurarne l’eventuale rientro nell’atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;

b) resilienza dell’infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacità di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti;

c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell’impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l’intero ciclo di vita dell’oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.

Art. 6. (Requisiti soggettivi generali)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 4 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) requisiti generali di condotta previsti dall’articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l’autorizzazione;

c) adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all’attività spaziale da condurre e alla dimensione aziendale. Per le start-up, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti;

d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell’articolo 21 e nei tempi di cui all’articolo 7, comma 9;

e) disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all’articolo 13.

Art. 7. (Procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività spaziali)

1. La richiesta di autorizzazione all’esercizio di attività spaziali è presentata all’Autorità responsabile per il tramite dell’Agenzia. Ricevuta la richiesta, l’Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l’esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all’Autorità responsabile per il prosieguo dell’istruttoria. L’Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonché la sussistenza e l’idoneità degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all’attività spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.

2. L’Agenzia o l’Autorità responsabile possono chiedere l’integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 7.

3. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al comma 1, l’Agenzia non procede a ulteriori attività istruttorie e formula una proposta all’Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.

4. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l’Agenzia trasmette gli atti all’Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l’esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l’istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 8 e può sentire altre amministrazioni interessate all’attività spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell’ambito del COMINT medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 8, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell’operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all’Autorità responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 7 del presente articolo.

6. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 8 ovvero nel caso in cui una o più delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell’autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.

7. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall’Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. L’autorizzazione è negata nei seguenti casi:

a) se l’esercizio dell’attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;

b) se sussistono legami tra l’operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, non si conformano ai princìpi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;

c) se lo scopo dell’attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

9. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell’operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all’acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l’esercizio dell’attività spaziale. Esso stabilisce altresì la data entro cui l’operatore deve dare inizio all’attività, la data entro cui l’operatore deve procedere alla stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell’articolo 21, comunque prima dell’inizio dell’attività spaziale autorizzata, e la durata dell’autorizzazione, che può essere prorogata su istanza dell’operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

10. All’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: « ove nominati, » sono inserite le seguenti: « dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

Art. 8. (Modifica dell’autorizzazione per ragioni sopravvenute)

1. L’operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si è verificato o che può verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell’autorizzazione, chiede all’Autorità responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all’articolo 7, ma i termini sono dimezzati. È parimenti dimezzato l’importo del contributo di cui all’articolo 4, comma 3.

2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Autorità responsabile, di propria iniziativa o su segnalazione di altra amministrazione competente, può modificare i termini e le condizioni dell’autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, in ordine all’imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l’interruzione dell’attività spaziale in condizioni di sicurezza.

Art. 9. (Sospensione o decadenza dall’autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, l’Autorità responsabile può sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle attività spaziali o dichiarare la decadenza dell’avente diritto in caso di:

a) violazione da parte dell’operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell’autorizzazione;

b) mancato rispetto del termine per l’avvio delle attività spaziali stabilito dall’autorizzazione;

c) mancata stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;

d) modifica sostanziale della finalità delle attività spaziali oggetto di autorizzazione;

e) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;

f) presentazione di documentazione o informazioni errate;

g) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell’oggetto spaziale nell’atmosfera, nonché per proteggere l’ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuità delle relazioni internazionali;

h) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;

i) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l’esercizio dell’attività spaziale.

2. Fatta eccezione per l’ipotesi di cui al comma 1, lettera i), l’Autorità responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l’operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall’Autorità stessa, può fornire spiegazioni e produrre documentazione.

3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l’Autorità responsabile può imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l’interruzione delle attività spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all’operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l’osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera g). In casi eccezionali di necessità e urgenza, anche derivanti dall’adempimento di obblighi internazionali, l’Autorità responsabile può altresì trasferire il controllo delle attività spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.

4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell’autorizzazione è a carico dell’operatore.

Art. 10. (Trasferimento dell’attività spaziale o della proprietà dell’oggetto spaziale)

1. Il trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell’Autorità responsabile.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’autorizzazione è rilasciata secondo la procedura prevista dall’articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. È parimenti dimezzato l’importo del contributo di cui all’articolo 4, comma 3.

3. Il presente articolo si applica anche alle attività spaziali svolte ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l’autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.

Art. 11. (Autorità di vigilanza)

1. L’Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attività condotte dall’operatore per assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell’autorizzazione.

2. L’Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell’operatore e del proprietario dell’oggetto spaziale, se diverso dall’operatore, relativi all’attività spaziale autorizzata e all’oggetto spaziale eventualmente lanciato nell’ambito di tale attività; può chiedere ulteriori informazioni all’operatore e al proprietario dell’oggetto spaziale, se diverso dall’operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l’attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L’Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all’articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.

4. L’operatore e il proprietario dell’oggetto spaziale cooperano con l’Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.

5. L’operatore spaziale comunica all’Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all’Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.

Art. 12. (Sanzioni amministrative e penali)

1. L’operatore spaziale e il proprietario dell’oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l’attività di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l’Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all’articolo 23.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’operatore che esercita un’attività spaziale senza avere conseguito l’autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Art. 13. (Disposizioni attuative)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l’Agenzia spaziale italiana, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l’Autorità delegata di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell’ambito di iniziative internazionali, sono definiti:

a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell’attività spaziale secondo quanto previsto dall’articolo 5;

b) l’importo del contributo dovuto per il rilascio dell’autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell’attività spaziale o della dimensione economica dell’operatore;

c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all’articolo 7;

d) i procedimenti per l’applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;

e) le eventuali ulteriori modalità relative all’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;

f) i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e), con la possibilità di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l’innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;

g) l’individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;

h) le modalità in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;

i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l’osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello « spazioporto », inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonché le modalità di svolgimento delle predette operazioni.

Art. 14. (Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali)

1. L’Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell’Autorità responsabile, agisce come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. L’Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dai decreti di cui all’articolo 13, nel rispetto dei princìpi di partecipazione e trasparenza.

TITOLO III  IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Art. 15. (Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico)

1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l’Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato « Registro nazionale ».

2. Ciascun oggetto spaziale è registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall’identificativo nazionale « ITA ».

3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere iscritto nel Registro nazionale se è iscritto nel registro di un altro Stato.

4. L’Agenzia cura la custodia e l’aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale è pubblico e consultabile per via telematica.

5. L’Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.

Art. 16. (Informazioni per l’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico)

1. L’operatore comunica all’Agenzia le seguenti informazioni di cui all’articolo IV della Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;

b) un’appropriata denominazione dell’oggetto spaziale;

c) il numero del designatore internazionale dell’oggetto spaziale;

d) la data, il territorio o il luogo del lancio;

e) i parametri orbitali basici dell’oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l’inclinazione, l’apogeo e il perigeo;

f) la funzione generale dell’oggetto spaziale.

2. L’operatore, inoltre, comunica all’Agenzia le seguenti informazioni addizionali:

a) il lanciatore e l’orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);

b) la longitudine sull’orbita geostazionaria, se appropriata;

c) il proprietario, il costruttore dell’oggetto spaziale lanciato e l’indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;

d) se l’oggetto è parte di una costellazione di satelliti;

e) ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell’oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l’abbandono dell’orbita terrestre o il rientro dell’oggetto spaziale medesimo;

f) l’eventuale data del trasferimento della gestione o della proprietà di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;

g) ogni altra informazione che l’Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell’evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all’immatricolazione dell’oggetto spaziale.

3. L’operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività spaziale.

Art. 17. (Registro complementare)

1. L’Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l’iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

2. L’operatore di cui al comma 1 comunica all’Agenzia, entro trenta giorni dall’inizio della gestione in orbita o dall’acquisto della proprietà dell’oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all’articolo 10, le seguenti informazioni:

a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprietà dell’oggetto spaziale;

b) l’identificazione del nuovo operatore o del proprietario;

c) l’eventuale modifica nella posizione orbitale dell’oggetto spaziale;

d) l’eventuale modifica nella funzione dell’oggetto spaziale;

e) gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività spaziale, se applicabile, e dell’immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.

TITOLO IV RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO

Art. 18. (Responsabilità civile)

1. L’operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.

2. L’operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa solo se l’operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all’operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l’articolo 1227 del codice civile.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l’operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all’articolo 21, commi 1 e 2.

4. L’operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall’articolo 21.

5. La responsabilità dell’operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all’attività spaziale è disciplinata dal codice civile.

Art. 19. (Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali)

1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l’azione di rivalsa nei confronti dell’operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall’avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.

2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l’azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata fino al limite di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 18, comma 4.

Art. 20. (Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri)

1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso a fatti derivanti da attività spaziali.

2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.

3. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subìto nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l’esito della denunzia.

4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:

a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;

b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.

5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adìto i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.

6. Quando la domanda di risarcimento del danno subìto nel territorio italiano è presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l’articolo 1227 del codice civile.

Art. 21. (Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria)

1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall’attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.

2. Con i decreti di cui all’articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell’attività spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonché della durata e della tipologia dell’attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.

3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest’ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilità.

4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subìto.

5. L’assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell’operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l’assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all’operatore nonché quelle che l’operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.

7. Nei casi previsti dal comma 5, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro l’operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

TITOLO V MISURE PER L’ECONOMIA DELLO SPAZIO

Capo I  PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 22. (Piano nazionale per l’economia dello spazio)

1. Al fine di promuovere l’economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell’Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attività della medesima Agenzia nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l’Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’università e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l’economia dello spazio.

2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.

3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un’efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.

4. Il Piano contiene:

a) l’analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell’economia nazionale dello spazio;

b) l’analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull’uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;

c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell’articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;

d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell’economia dello spazio, anche attraverso un’analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l’efficacia di ognuno di essi;

e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le start-up;

f) l’allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su più fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;

g) l’identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;

h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale;

i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l’interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.

Art. 23. (Fondo per l’economia dello spazio)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, denominato « Fondo per l’economia dello spazio », con la dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2025. Al Fondo sono altresì destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all’articolo 22, l’innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell’economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell’ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all’articolo 22. I criteri per l’intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l’invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l’applicazione delle regole dell’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat).

4. Per le attività funzionali alla redazione e al monitoraggio dell’attuazione del Piano nazionale per l’economia dello spazio nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l’anno 2025, del Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI

Art. 24. (Princìpi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali)

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell’attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.

2. L’accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell’infrastruttura. Al fine di garantire l’invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l’applicazione delle regole dell’Eurostat.

Art. 25. (Riserva di capacità trasmissiva nazionale)

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all’Unione europea o all’Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese.

2. La riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale.

3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all’articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, promuove:

a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery);

b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un’eventuale gara per l’aggiudicazione dei servizi.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26. (Iniziative per l’uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)

1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all’articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove:

a) iniziative per l’uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all’adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;

b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;

c) studi e ricerche volti all’armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gateways terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l’interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2025 e di 300.000 euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 27. (Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)

1. Per agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali:

a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante può derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;

b) tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l’aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

c) quando il subappalto è svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale.

Art. 28. (Esclusioni dall’ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti)

1. La presente legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte:

a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacità, al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell’adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;

b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Resta ferma l’applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l’attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29. (Abrogazioni)

1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, è abrogata.

2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.

Art. 30. (Legge penale applicabile)

1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 31. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

Toccherà dunque ora al Senato occuparsi di questo importante disegno di legge in materia di disciplina normativa della space economy.

Grimaldi Studio Legale Genova