USO COMMERCIALE DI UNITA’ DA DIPORTO E PACCHETTI TURISTICI.
Sono entrate in vigore le Linee guida di coordinamento tra l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati e l’uso a fini commerciali delle unità da diporto, adottate con nota congiunta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del turismo.
Le linee guida hanno lo scopo di chiarire il rapporto tra l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati, previsto dal d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (codice del turismo), e l’uso a fini commerciali delle unità da diporto, disciplinato dal d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (codice della nautica). Segnatamente, le Linee guida in questione mirano ad assicurare un’applicazione uniforme della normativa, garantendo agli operatori maggiore certezza giuridica ed agevolando l’attività di controllo delle competenti autorità.
Riportiamo di seguito il testo integrale delle predette Linee guida.
“Oggetto: linee guida di coordinamento tra l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati, previsto dal d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, e l’uso a fini commerciali delle unità da diporto disciplinato dal d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171.
Come noto, il d.lgs. 23 maggio 2011 n.79 ha tra l’altro introdotto il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’art. 14, l. 28 novembre 2005 n.246, mentre il d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 reca il codice della nautica da diporto e regola, tra l’altro, l’utilizzo delle “unità da diporto” per scopi commerciali. Il d.lgs. n. 171 del 2005, poi, è stato integrato dal d.m. 1° settembre 2021 in tema di utilizzo di “natanti da diporto” e moto d’acqua per finalità ricreative e usi turistici di carattere locale ovvero per appoggio a immersioni subacquee sportive o ricreative nelle acque marittime interne.
L’utilizzo a scopi commerciali di unità da diporto è disciplinato dall’art. 2 del d.lgs. n. 171/2005 sopra citato, che lo consente mediante contratti di locazione o noleggio previsti dai successivi artt. 42-49-bis.
Con riferimento all’attività svolta dalle imprese specializzate è emerso che l’offerta commerciale di unità da diporto costituisce uno dei servizi turistici che le agenzie di viaggio inseriscono nei pacchetti turistici di loro creazione. In particolare, gli operatori del settore turistico, laddove non assumano direttamente la gestione di una o più unità da destinare alla stipula di contratti di noleggio o locazione, mettono in contatto l’armatore delle unità da diporto e l’utente, fruitore finale dell’imbarcazione, ponendosi come meri intermediari tra le due parti, senza assumere in proprio, in alcun modo, l’esercizio della navigazione e le inerenti responsabilità.
L’intera operazione, e in particolare l’attività connessa all’utilizzo commerciale dell’unità da diporto, si inquadra pertanto nell’ambito della disciplina di settore, posta dal d.lgs. n. 79 del 2011, dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e, ad ogni modo, nell’ambito delle norme generali in materia di mediazione poste dagli artt. 1754 e ss. cod. civ., che trovano quindi piena applicazione nella fattispecie. Ne consegue che tale attività, qualora si concretizzi in una mera intermediazione, esula dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 171 del 2005, non attenendo all’esercizio di attività di navigazione, presupposto dell’eventuale abusivo esercizio di attività commerciali sull’unità da diporto. Ciò anche nell’ipotesi in cui colui che stipula un contratto di locazione si avvalga, a sua volta, attraverso uno o più contratti di collaborazione professionale, di un soggetto terzo munito di titolo professionale che svolga una prestazione di supporto e di collaborazione con il conduttore nell’esercizio della navigazione, assumendo un’obbligazione di mezzi e non di risultato, mantenendo il conduttore (locatario) le conseguenti responsabilità connesse all’esercizio della navigazione.
Per quanto riguarda, poi, la regolazione dei rapporti tra le parti del contratto di locazione o di noleggio, ossia l’armatore/proprietario dell’imbarcazione ed il fruitore della stessa, resta ferma l’applicazione della disciplina recata dal citato codice della nautica da diporto, inerente l’utilizzo a scopi commerciali delle unità da diporto.
Resta inteso che, al fine di agevolare l’esecuzione, da parte delle autorità di polizia, dei rituali controlli svolti sulle unità da diporto in navigazione, è indispensabile che le sopra descritte vicende di utilizzazione dell’imbarcazione emergano con chiarezza dalla documentazione di bordo tra cui anche i contratti di collaborazione professionale tra il conduttore e il terzo di cui sopra
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Direttore Generale Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
Dott.ssa PATRIZIA SCARCHILLI
07.11.2025
Per il Ministero del turismo
Il Direttore Generale
Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni turistiche
Dott. FRANCESCO FELICI
10.11.2025 ”
A cura di Grimaldi Studio Legale Genova
Area di attività Nautica da diporto

