Il 16 marzo 2026 la Commissione europea ha adottato le nuove Linee guida per gli aiuti di Stato in materia di trasporti terrestri e multimodali (LMTG) e il nuovo Regolamento sull’esenzione per categoria in materia di trasporti (TBER) per gli aiuti di Stato. Tali strumenti rendono più semplice e rapido per gli Stati membri sostenere soluzioni di trasporto terrestre sostenibili.
Linee guida per gli aiuti di Stato in materia di trasporti terrestri e multimodali (LMTG)
Le LMTG definiscono le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato soggetti a notifica preventiva ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.
Regolamento sull’esenzione per categoria in materia di trasporti (TBER)
Il TBER integra le LMTG esentando determinate categorie di aiuti nei settori ferroviario, delle vie navigabili interne e dei trasporti multimodali sostenibili dall’obbligo di notifica preventiva e di approvazione da parte della Commissione europea.
Le LMTG sono in vigore dal 30 marzo 2026 e rimarranno in vigore fino a nuovo avviso.
Il Regolamento TBER è in vigore dal 30 marzo 2026 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2034.
Le LMTG e il Regolamento TBER prevedono le seguenti tipologie di misure di aiuto:
Aiuti per la riduzione dei costi esterni di trasporto
Aiuti per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali
Aiuti a titolo di rimborso per l’adempimento di determinati obblighi inerenti al concetto di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su rotaia (solo LMTG)
Aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di servizi ferroviari unimodali e multimodali e di infrastrutture per la navigazione interna
Aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di raccordi ferroviari privati
Aiuti per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o di navi per la navigazione interna
Aiuti per l’acquisto di unità di carico intermodali o gru a bordo di navi (solo Regolamento TBER)
Aiuti per l’interoperabilità
Aiuti per l’adattamento tecnico e la modernizzazione

